PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della detenzione o dell'utilizzo delle armi comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è obbligatorio stipulare assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile.

Art. 2.

      1. Chiunque possiede o detiene armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.
      3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio.

Art. 3.

      1. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione stabilito dall'articolo 1 della presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione

 

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per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
      2. Il trasferimento di proprietà dell'arma importa la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.